Articolo 1.
Nome, scopi, sede
1. Tra le imprese che operano in Italia nel campo dell'assicurazione di Tutela Giudiziaria (detta anche di Difesa Legale) secondo i principi e con le modalità di cui al successivo articolo 2, paragrafo 1, è costituita un'associazione denominata COMITATO ITALIANO DELL'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (in seguito "Comitato").
2. Il Comitato, che non ha scopo di lucro, promuove ogni iniziativa atta a diffondere la conoscenza e favorire lo sviluppo dell'assicurazione di tutela giudiziaria, salvaguardandone il carattere di attività che richiede una specializzazione ed una specifica vocazione. Il Comitato può rappresentare e tutelare, in ogni sede e circostanza opportuna, gli interessi comuni delle imprese aderenti.
3. Il Comitato ha sede in Milano.
Articolo 2.
Membri del Comitato
1. Possono essere membri del Comitato le imprese che, ispirando il loro operato ai principi del "Codice di deontologia" di RIAD, associazione internazionale dell'assicurazione di difesa legale (in seguito "RIAD " o "l'associazione"), si impegnino al rispetto del presente Statuto e di ogni deliberazione validamente presa dagli organi competenti e che:
a) abbiano come attività esclusiva o principale l'esercizio dell'assicurazione di tutela giudiziaria, o la prestazione di servizi nello stesso campo, o che
b) quali imprese multiramo, affidino la gestione dei sinistri di tutela giudiziaria alle imprese di cui al precedente capoverso.
2. La qualità di membro si perde, oltre che nel caso di cessazione dell'impresa:
a) per dimissioni, presentate al presidente a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno e con effetto dal successivo 31 dicembre;
b) per radiazione, deliberata dall'assemblea del Comitato in caso di grave inadempimento agli obblighi statutari;
c) per decadenza, constatata dall'assemblea quando vengano meno le condizioni richieste per avere detta qualità.
Articolo 3.
Procedure di ammissione
1. Ogni impresa che intende aderire, al Comitato deve farne domanda scritta al presidente, fornendo a richiesta ogni documento ed ogni notizia utile. Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza se istituito, riferisce all'assemblea per le deliberazioni opportune
2. L'accoglimento della domanda comporta l'adesione al Comitato con effetto immediato; l'impresa è ammessa a partecipare alle attività del Comitato e dovrà corrispondere i contributi in proporzione ai ratei mensili riferiti all'effettivo periodo di appartenenza.
3. ll rigetto della domanda non deve essere motivato.
Articolo 4.
Sezione italiana RIAD .
1. Nell'ambito del Comitato è istituita la Sezione Italiana del RIAD.
2. Fanno parte della sezione le imprese, socie del Comitato, che ne abbiano fatto richiesta e siano state ammesse all'Associazione.
Articolo 5.
Organi del Comitato: l'assemblea
1. L'assemblea è formata dai rappresentanti, debitamente autorizzati e qualificati ad impegnare validamente le rispettive imprese, di tutti i membri che abbiano adempiuto agli obblighi statutari
2. Un membro può farsi rappresentare da un altro membro, dandone comunicazione scritta al presidente, ma ciascuno non può rappresentare più di un altro membro
3. L'assemblea esercita ogni potere nelle materie di competenza del Comitato, salvo quanto riservato dal presente statuto ad altri organi, o devoluto a questi su delibera dell'assemblea.
4. In caso di conflitto tra organi, decide l'assemblea.
5. L'assemblea si riunisce di norma tre volte all'anno, secondo un calendario prefissato o su convocazione del presidente, inviata a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno venti giorni prima della data stabilita e con l'indicazione degli argomenti da trattare
6. Nelle deliberazioni dell'assemblea, ogni membro ha diritto ad un voto. L'assemblea delibera validamente, salvo i casi particolari previsti dallo statuto, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei membri aventi diritto, ed a maggioranza dei voti dei membri rappresentati
Articolo 6.
Assise della Sezione Italiana RIAD
1. L'assise della Sezione Italiana dell'Associazione è formata dai soci del Comitato aderenti al RIAD.
2. La rappresentanza, le competenze, le eventuali convocazioni e deliberazioni sono assunte con le modalità di cui all'art. 5.
3. L'assise designa, in occasione dell'elezione degli organi del Comitato, i propri delegati in seno al Consiglio Generale RIAD, nel numero previsto dallo statuto dell'Associazione.
Articolo 7.
Organi del Comitato: Il presidente
1. Il presidente viene eletto dall'assemblea tra le persone di cui al successivo paragrafo 3, per un periodo di due anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno seguente all'elezione, ed è rieleggibile. L'elezione dovrà avvenire entro il mese di novembre precedente alla scadenza.
2. Il presidente rappresenta il Comitato nei confronti dei terzi, e ne coordina e indirizza l'attività in conformità alle delibere dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, se istituito.
3. Può essere eletto chi ha la qualifica di presidente - vice presidente - amministratore delegato - direttore generale o altra equivalente o anche un dirigente all'uopo facoltizzato, operante presso le imprese che hanno come attività esclusiva o principale l'esercizio dell'assicurazione di tutela giudiziaria . Il venir meno della qualifica richiesta comporta automaticamente la decadenza dalle funzioni ricoperte, salvo riconferma deliberata dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto. In nessun caso può essere eletto, o mantenere le funzioni già ricoperte, chiunque eserciti o prenda ad esercitare contemporaneamente funzioni direttive od esecutive in una delle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera b, del presente statuto.
Articolo 8.
Organi del Comitato: vicepresidenti ed ufficio di presidenza.
1. Contemporaneamente al presidente, viene eletto dall'assemblea un vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento, e ne assume le funzioni nel caso di cessazione per qualunque motivo.
2. Qualora ritenga opportuno, ed in ogni caso quando il numero dei membri del Comitato non sia inferiore a dieci, l'assemblea del Comitato elegge inoltre un secondo vicepresidente. Il presidente e i due vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, al quale competono tutti i poteri di indirizzo dell'attività associativa nelle materie non riservate statutariamente all'assemblea.
3. L'ufficio di presidenza delibera validamente a maggioranza dei voti.
4. Si applicano ai vicepresidenti le disposizioni di cui al precedente articolo 7 paragrafi 1 e 3.
5. Nel caso di cessazione, per qualunque motivo, di un membro dell'ufficio di presidenza, l'assemblea provvede a sostituirlo entro tre mesi e fino alla scadenza del mandato statutario degli altri membri.
6. L'ufficio di presidenza organizza autonomamente la propria attività, nonché i servizi di segreteria e di tesoreria nel rispetto delle norme statutarie e secondo le esigenze della vita associativa, anche emanando, a tal fine, apposito regolamento interno.
Articolo 9.
Contributi dei membri, conto di previsione, rendiconto e fondo comune.
1. Le attività ordinarie del Comitato sono finanziate mediante contributi dei membri, determinati e versati con le modalità di cui ai successivi paragrafi.
2. Le uscite comprendono in particolare:
- le spese per le attività di cui agli scopi statutari;
- le spese di funzionamento della segreteria;
- i contributi dovuti al RIAD.
3. Ogni membro è tenuto al versamento di un contributo annuale, formato da una quota fissa e da una quota ragguagliata al volume dei premi (in seguito "quota variabile"), e precisamente:
a) la quota fissa è deliberata dall'assemblea e dovrà essere versata da ciascun membro entro il 31 gennaio di ogni anno. A partire dall'anno 2002 viene fissata in Euro 2100,00 (duemilacento/00). L'importo della quota può essere aumentato, con la delibera di approvazione del conto di previsione di ciascun esercizio, qualora ciò sia necessario per coprire il terzo del fabbisogno dell'esercizio medesimo. L 'importo della quota fissa così aumentato non può essere superiore di più del 50% dell'importo stabilito per l'anno precedente.
b) la quota variabile si determina ripartendo tra tutti i membri la differenza tra il fabbisogno di ogni esercizio ed il totale delle quote fisse, con riferimento ai ed in proporzione dei premi netti ed accessori contabilizzati da ciascun membro nell'esercizio precedente, e prendendo in considerazione:
i ) per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera a) la totalità dei premi del lavoro diretto ed indiretto. Tuttavia, i premi del lavoro indiretto che siano ceduti ad un altro membro del Comitato vengano conteggiati in ragione del 30% del loro importo ;
ii ) per le imprese di prestazione di servizi, l'importo dei premi contabilizzati nel ramo Tutela Giudiziaria dalle imprese alle quali è fornita la prestazione ;
iii) per le imprese di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b), l'importo dei premi contabilizzati nel ramo Tutela Giudiziaria.
4. Attività straordinarie.
a) Eventuali iniziative straordinarie da attuarsi sotto l'egida del Comitato, possono essere deliberate anno per anno dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 5 paragrafo 6 e con modalità particolari di finanziamento, non applicabili ai membri che non concorrono a formare la suddetta maggioranza e dichiarano di dissociarsi dall'iniziativa.
b) Per i membri non rappresentati nell'assemblea che ha preso la deliberazione, tale dichiarazione deve essere resa al presidente mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo verbale.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. Il presidente o l'ufficio di presidenza sottopongono all'assemblea, per approvazione:
- entro il 30 novembre di ogni anno, il conto di previsione per l'esercizio successivo;
- entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente.
6. I membri sono tenuti a comunicare tempestivamente, occorrendo anche in via provvisoria, tutti i dati necessari per la stesura di detti documenti.
7. L'eventuale saldo attivo risultante dall'approvazione del rendiconto di un esercizio verrà accreditato a tutti i membri in conto contributi dell'esercizio successivo, in proporzione delle quote variabili corrisposte; all'eventuale saldo passivo si farà fronte mediante ulteriori versamenti dei membri determinati con il medesimo criterio.
8. L'assemblea che approva il conto di previsione di un esercizio determina altresì le modalità ed i termini di versamento, anche in via di acconto e provvisoria, delle quote variabili.
9. Il fondo comune è costituito dai contributi dei membri e dai proventi, e dai beni di qualsiasi natura, comunque realizzati od acquisiti.
Articolo 10.
Modifiche statutarie e scioglimento Comitato
1. Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto.
2. Con la stessa maggioranza, e con effetto dal 31 dicembre dell'anno della delibera, può essere deliberato lo scioglimento del Comitato. Alle eventuali passività risultanti dopo la liquidazione del fondo comune si farà fronte mediante apporti dei membri stabiliti con i criteri utilizzati per la determinazione della quota variabile relativa all'esercizio in cui è stato deliberato lo scioglimento, mentre le eventuali attività verranno ripartite tra i membri secondo gli stessi criteri, fermo in ogni caso il rispetto delle norme di legge.
Articolo 11.
Entrata in vigore e scadenza delle cariche associative.
Il presente statuto entra in vigore il 2 luglio 2002.
Le cariche associative già attribuite alla predetta data scadranno il 31 dicembre 2002.
Milano, lì 2 luglio 2002
