Abbiamo esaminato attentamente il quesito sottoposto alla nostra attenzione al fine di fornire un parere esaustivo e puntuale per la risoluzione della sua problematica.
Seguendo la narrazione dei fatti come da Lei esposta, Le precisiamo che l'onere concernente la riparazione dei costi per l'opera di manutenzione del lastrico solare sovrastante la Sua proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1126 del codice civile, appare corretta.
Infatti, secondo le disposizioni di tale articolo, i condomini che hanno l'uso esclusivo del lastrico solare devono contribuire per un terzo alla spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di essi che ne trae una utilità.
Presupponendo, dunque, la corretta approvazione del prospetto di ripartizione della spesa e la validità della delibera con la quale il condominio non solo ha approvato i lavori da eseguire ma, soprattutto, ha accettato l'onere conseguente, si pone il problema del diniego manifestato da alcuni condomini al termine dell'esecuzione dei lavori al momento dell'effettivo pagamento delle fatture presentate dell'impresa esecutrice degli stessi.
Immaginiamo che vani siano stati i tentavi di interloquire con l'amministratore e, in particolare, con i condomini dissenzienti e che per questo sia giunto al punto di valutare la possibilità di intraprendere eventuali azioni giudiziarie per tutelare i suoi diritti ed interessi.
Dalla descrizione dell'accaduto, non sembra potersi addebitare alcuna responsabilità all'amministratore e nessuna omissione sembra potersi imputare all'operato di questi. La responsabilità, semmai, è da ravvedersi nell'atteggiamento dei condomini dissenzienti che, seppur vincolati ad una efficace e valida delibera (presupposto di cui sopra), contravvenendo all'obbligo contrattualmente assunto, operano con un atteggiamento ostruzionistico a suo totale svantaggio.
Al fine di tutelare i suoi interessi e di far valere le sue pretese, è possibile agire nei confronti del condominio inadempiente chiedendo al giudice competente l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base della fattura rilasciata dall'impresa e dimostrando di averla integralmente saldata senza il supporto economico, per la parte di sua spettanza, del condominio.
In alternativa, è possibile citare il condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore, per il mancato rispetto dell'obbligo assunto con la delibera e chiedere, eventualmente in corso di causa, un'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 c.p.c.
E' ovvio, però, che i suggerimenti processuali summenzionati devono essere concordati con l'ausilio di un legale, magari esperto della materia condominiale o di diritto civile, che possa prendere in carico la situazione e gestirla nella maniera più proficua.
In conclusione le precisiamo che l'obbligo violato dal condominio è di natura contrattuale e non extracontrattuale, poiché assunto appunto con la delibera che, approvata dai condomini secondo le maggioranze prescritte dal codice civile appone a loro carico un obbligo di natura contrattuale.
E' opportuno, infine, sottolineare anche le eventuali inadempienze dell'amministratore rappresentano e costituiscono anch'esse inadempienze di natura contrattuale.