Domande e risposte
ho stipulato contratto con un'agenzia matrimoniale il pagamento sarebbe avvenuto con finanziara.LA finanziaria non ha accetato il finanziamento posso recedere dal contratto?ho anche chiesto di far fronte al pagamento dilazionandolo in 4 rate ma mi è stato rifiutato dicendomi che dovevo pagare in contanti

Per rispondere al Suo quesito, è necessario, prima di tutto, procedere alla individuazione delle specifiche forme contrattuali da Lei poste in essere.

Due sono, nella fattispecie in oggetto, i contratti che rilevano giuridicamente:

1. il contratto di mediazione (art. 1754 Codice Civile, più precisamente di intermediazione di affari altrui: si veda Cass. Civile, sez. 1, 21 settembre 2006 n. 20424) posto in essere tra Lei e l'agenzia matrimoniale;

2. il contratto di mutuo (in questi casi meglio noto come "contratto di credito al consumo" ma pur sempre riconducibile all'àlveo dell'art. 1813 Codice Civile) stipulato tra Lei e la società finanziaria mutuante.

Il quadro normativo regolatore delle obbligazioni derivanti dal credito al consumo è rappresentato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (specie art. 42) c.d. "Codice del Consumo" che rinvia, per quanto in esso non previsto, al Testo Unico Bancario di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (specie art. 15).

Pur sussistendo, nell'interpretazione delle Sue determinazioni, una comprensibile correlazione causale tra il mutuo e il contratto da finanziare, giuridicamente si può sostenere che non sussista alcun collegamento negoziale tra le due forme contrattuali (Tribunale di Torino, sez. III, 11 dicembre 2007, n. 7797 in relazione, tuttavia, ad altra tipologia di contratto da finanziare).

Il consumatore che stipula un contratto di "credito al consumo" per l'acquisto di un bene o di un servizio non può rifiutare alla Finanziaria il pagamento delle rate se, successivamente, il contratto principale non viene eseguito.

Per converso, sempre in base all'indipendenza negoziale che caratterizza le due forme contrattuali, il mancato ottenimento del finanziamento non va ad inficiare la validità dell'obbligazione contrattuale già perfezionatasi per effetto della sottoscrizione del contratto di mediazione con l'agenzia matrimoniale. O meglio: il mancato ottenimento del finanziamento avrebbe potuto comportare la risoluzione dell'impegno contrattuale con l'agenzia qualora in quest'ultimo fosse stata inserita una condizione risolutiva (una clausola contrattuale) che avesse previsto la risoluzione del contratto in caso di diniego del finanziamento.

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