Domande e risposte
Gradirei avere maggiori informazioni relative al diritto allo studio per il personale dipendente dalle poste italiane...durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa e esonerato dall'abbinamento... che si svolge durante l'orario di lavoro quindi il dipendente lavora normalmente senza avvalersi di tale istituto?

Lo statuto giuridico del "lavoratore studente" trova la sua primaria fonte normativa di riconoscimento e disciplina legislativa all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai sensi del quale: "i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti (...)".

L'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) estende a tutti coloro che frequentano corsi di formazione professionale le agevolazioni previste dall'articolo 10 testé menzionato.

La regolamentazione dettagliata delle modalità concrete di esercizio di tale "diritto allo studio" è contenuta, nell'assetto normativo nazionale delle fonti di produzione del diritto, nel contratto nazionale di categoria che riprende - compendiandolo - il già ricordato articolo 10 legge 300/1970.

Per quanto riguarda Poste Italiane, si fa riferimento alla contrattazione del luglio 2007 con prossima scadenza al 31 dicembre 2010.

In particolare, l'articolo 44 del Contratto Nazionale di Categoria rubricato "Lavoratori studenti. Diritto allo studio" sancisce espressamente al suo primo comma che "a tutti i dipendenti vengono riconosciuti i permessi retribuiti previsti nell'articolo 10, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300".

Per la puntuale cognizione dei contenuti di tale diritto e delle modalità di esercizio dello stesso, si rinvia - naturalmente - alla lettura integrale del testo di tale accordo categoriale. Si precisa che il comma 2 dell'articolo 44 quantifica la misura dei permessi retribuiti in 150 ore biennali pro-capite che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero doppio rispetto a quello richiesto a titolo di permesso retribuito.

L'accordo precisa che il beneficio è riconosciuto solo ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed estende l'operatività dello stesso - ad integrazione della casistica riportata all'articolo 10 della già menzionata legge - anche ai corsi post universitari, ivi compresi master e corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea.
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