Domande e risposte
Il 21 settembre 2007 e stata commessa l'infrazione:art. 142/8 CDS superava i limiti di velocità in un tratto autostradale rilevata con SICV. L' 11 aprile 2008 viene accertata la violazione. il 21 aprile viene redatta la relazione di notifica che viene recapitata il 6 giugno 2008. Gradirei sapere se i termini di tempo sono stati rispettati ed in particolare se è regolare che l'accertamento sia fatto dopo sette mesi dalla infrazione.

Sul piano meramente temporale (e formale), la notificazione dell'infrazione è avvenuta nei termini ma, a nostro avviso, le modalità di accertamento dell'infrazione si prestano ad alcune censure di regolarità.

Infatti, l'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 18 maggio n. 114) c.d. "Codice della Strada" statuisce espressamente al comma 6 che: " Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali " e al comma 7 et sqq. che: " Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità (...) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (...) " pecuniaria oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei casi più gravi.

Tra le apparecchiature omologate che costituiscono validi mezzi di prova dell'infrazione commessa rileva sicuramente il c.d. "Safety Tutor" o S.I.C.V. (acronimo di Sistema Informativo per il Controllo della Velocità) un dispositivo sviluppato da Autostrade per l'Italia e Polizia Stradale brevettato dalla prima e gestito dalla seconda solitamente denominato "autovelox" e in grado di rilevare gli eccessi di velocità calcolandoli principalmente sulla base della velocità media tenuta dal veicolo lungo un certo tratto di strada.

Sul piano fattuale, ricostruendo la vicenda, il Suo veicolo viene fotografato da apposite fotocamere in data 21 settembre 2007 (momento di commissione dell'infrazione) ma solo in data 11 aprile 2008 il Sistema Informativo per il Controllo è in grado di elaborare l'informazione acquisita (momento di accertamento dell'infrazione). Il verbale della violazione Le viene notificato in data 6 giugno 2008 (55 giorni dopo l'accertamento dell'infrazione; ben 255 giorni dopo il momento di commissione dell'infrazione).

Ai sensi dell'articolo 201 comma 5 del Codice della Strada rubricato "Notificazione delle violazioni" " L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto ".

Il termine, prescritto dalla norma, è di 150 giorni che decorrono dal momento di accertamento dell'infrazione. Recita, infatti, l'articolo 201 al comma 1: " Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore " e ancora " Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione ".

In caso di contestazione non immediata, il termine iniziale di decorrenza dei 150 giorni (perentori) decorre alternativamente dal momento di accertamento dell'infrazione (non meglio definito) se il trasgressore è noto oppure dalla data più tardiva in cui la pubblica amministrazione è in grado di provvedere (in caso di identificazione successiva del trasgressore).

In entrambi i casi, è lecito ritenere che il termine di 150 giorni rappresenti - nella ratio della norma - un punto di equilibrio, insuscettibile di ulteriore sbilanciamento, tra le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, funzionali alla contestazione della violazione, e il diritto del presunto responsabile di salvaguardare i propri interessi con possibilità di esercitare pienamente le facoltà di opposizione senza incorrere nelle limitazioni conseguenti ad ingiustificati ampliamenti del termine suddetto (si veda Corte Costituzionale 17 giugno 1996, n. 198).

E' indubbio che, nel caso di specie, la notifica della violazione sia avvenuta nel rispetto dei termini formali e purtuttavia alcuni rilievi di legittimità, sul piano fattuale, ben potrebbero essere opposti nelle sedi opportune.

Infatti, la Pubblica Amministrazione ha provveduto all'accertamento dell'infrazione mediante S.I.C.V. circa 200 giorni dopo la commissione dell'infrazione ed è verosimile attendersi che, con i moderni sistemi informativi, essa fosse in grado di provvedere con una maggiore tempestività.

Un valido precedente giurisprudenziale si ritrova nella già richiamata sentenza della Consulta laddove si afferma che " qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni, decorrenti non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici. L'art. 201, comma 1, del nuovo codice della strada, deve pertanto essere dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 24 della Costituzione ".

Qualora il presunto trasgressore venisse identificato, per ragioni meramente organizzativo-funzionali, in un momento successivo rispetto al momento storico di commissione dell'infrazione, la notificazione del verbale della violazione dovrebbe avvenire entro il termine di 150 giorni decorrenti, però, dal momento in cui l'Amministrazione Pubblica ben poteva identificare il soggetto adoperando la diligenza richiesta in operazioni di questo tipo (consultando i pubblici registri o l'archivio nazionale dei veicoli: criterio della "identificabilità" e quindi non dal momento, eventualmente successivo, in cui l'Amministrazione Pubblica ha in concreto identificato il soggetto).

Tale interpretazione recupera la ratio originaria della norma codicistica: la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al potenziale trasgressore per consentirgli le più ampie possibilità di difesa. Una causa di sospensione del decorso del termine di 150 giorni - non soggetta a condizioni o limiti che la disciplinino in modo tale da assicurare quel corretto bilanciamento di istanze configgenti cui si accennava prima - consente di fatto un illimitato ampliamento del termine di notificazione rimesso esclusivamente al potere discrezionale dell'Amministrazione Pubblica ovvero al cattivo andamento della sua organizzazione.

La sentenza della Corte Costituzionale ha voluto non far ricadere sul cittadino l'inerzia o le disfunzioni dell'Amministrazione Pubblica stabilendo che il termine per la notificazione debba perentoriamente decorrere da quando l'Amministrazione avrebbe potuto essere in grado di conoscere i dati identificativi del soggetto cui notificare il verbale della violazione. Una notificazione eccessivamente ritardata rispetto al tempo della commessa violazione si risolve, sovente, in una indebita compressione del diritto di difesa.

L'articolo 205 comma 1 del Codice della Strada rubricato "Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria" statuisce che " Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ". L'opposizione si propone contro l'Autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio anche quando si tratta di un organo periferico dell'Amministrazione Pubblica (nella specie il Prefetto).

L'opposizione può essere diretta anche contro la cartella esattoriale la cui notifica costituisce il primo atto idoneo a porre l'interessato in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa. L'interessato è ammesso a contestare l'addebito sia in relazione ai profili attinenti la pretesa punitiva (effettivo superamento dei limiti di velocità), sia in relazione ai profili inerenti la legittimità del procedimento (notifica entro il termine di 150 giorni ovvero eccessivamente tardiva rispetto al momento di commissione dell'infrazione).
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