Domande e risposte
Ho avuto un contratto in qualità di portalettere trimestrale nel 1989 con le Poste. Ho saputo che molte persone hanno fatto ricorso e sono state riassunte. Io vorrei sapere se il ricorso potrebbe essere da me proposto oppure se è passato molto tempo.

L'assunzione con un contratto a tempo determinato è caratterizzata dalla specificità della previsione di un termine di durata la cui apposizione è giustificata da ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo del datore di lavoro le quali devono essere espressamente indicate nel contratto al momento della stipulazione.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato soltanto una volta e solo se ricorrono determinate condizioni (consenso del lavoratore, durata del primo contratto inferiore al triennio, durata complessiva del rapporto di lavoro prorogato non superiore a tre anni, sussistenza di oggettive ragioni imprenditoriali che giustifichino la proroga). Da quanto Lei scrive, non si comprende se Poste Italiane Le abbia proposto più di una assunzione e sempre per la medesima mansione lavorativa (portalettere trimestrale) per la quale venne stipulato il Suo primo contratto a termine. Se così fosse, verrebbe ad essere integrata una successione illegittima di contratti a tempo determinato per la quale la sanzione legislativa è quella della conversione in un rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto (la disciplina legislativa di riferimento è attualmente dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 specie art. 5 comma 2 che ha abrogato e sostituito la normativa precedente).

Il riferimento al contenzioso giudiziale di altre persone che già in passato prestarono, a più riprese, la propria attività lavorativa in maniera non definitiva per Poste Italiane potrebbe allora essere spiegata, fatta salva la specificità del caso singolo che non si presta ad essere generalizzata e sulla quale non è possibile entrare nel merito, proprio alla luce del meccanismo legale sanzionatorio che impone la conversione automatica del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato una volta accertato l'intento elusivo delle garanzie legali previste a salvaguardia della stabilità e definitività del rapporto di lavoro.

Quanto all'altro aspetto da Lei sollevato, se fosse nel frattempo sopravvenuta la prescrizione dei Suoi diritti (nel caso di specie del Suo diritto alla reintegrazione in forma specifica nel posto di lavoro), rileva in materia giuslavoristica - secondo l'opinione ormai consolidata - la prescrizione estintiva ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 Cod. Civ. con la conseguenza che, in assenza di altri contratti a termine stipulati più recentemente, si è già verificata l'estinzione del diritto che comincia a decorrerre dal momento di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro da Lei intrapreso.
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