Domande e risposte
Ho versato 100 di caparra per bloccare una camera di albergo in Trentino per la settimana di ferragosto. Già so che non potrò più andare; ho avvisato l'albergatrice, ma non mi ha fatto sapere nulla. Visto il largo anticipo, ho diritto alla restituzione, anche di una parte?

Al momento della prenotazione, la maggior parte degli albergatori richiede ai turisti il pagamento di una somma, a titolo di anticipo, a serietà degli impegni assunti. Questa prassi, pur non obbligatoria, è confermata anche dalle aziende di promozione turistica regionale.

Naturalmente, si tratta di verificare la conformità di detta prassi alla più recente normativa in tema di stipulazione (e conseguente eventuale recesso) dei contratti al di fuori dei locali commerciali segnatamente nell'ipotesi di adesione ad offerte di vacanza proposte via internet, a mezzo corrispondenza ovvero tramite pubblicità televisiva. Per tutte queste ipotesi vale il diritto di recesso così come sanzionato nel recente decreto legislativo delegato n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del Consumo"), specie all'articolo 64 comma 1 e 2 "per i contratti e le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (...)" ed ancora "il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive (...)".

Poiché l'esercizio del diritto di recesso - validamente attuato con i limiti formali e temporali specificati sopra - avviene senza alcuna penalità e comporta necessariamente un effetto risolutivo-retroattivo dell'originaria proposta contrattuale, se la Sua volontà di disdire la prenotazione ("ho avvisato l'albergatrice ma non mi ha fatto sapere nulla") è stata manifestata in questi termini Lei ha diritto alla integrale restituzione dell'importo versato (non importa a quale titolo, non rilevano condizioni contrattuali difformi perché prevale il dato normativo su quello negoziale).

Ciò nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Nelle altre ipotesi (il turista si è rivolto personalmente all'albergatore contattandolo anche solo telefonicamente), la soluzione giuridica al quesito formulato è di segno opposto e Lei non ha diritto alla restituzione del quantum versato.

Infatti, la somma da Lei pagata a titolo di acconto sul prezzo della vacanza può considerarsi come caparra (quando risulti che le parti hanno inteso attribuirle tale funzione: Cass. Civ., 17 maggio 1985, n. 3014; Cass. Civ., 22 agosto 1977, n. 3833).

Si tratta di comprendere quale funzione assegnare a tale caparra posto che - nel nostro ordinamento - ne esistono di due tipi:

1. la caparra confirmatoria che è una cautela contro l'inadempimento ed assurge a preventiva e forfettaria liquidazione convenzionale del danno derivante dal recesso (art. 1385 Cod. Civ.);

2. la caparra penitenziale che costituisce un compenso attribuito alla parte che subisce il recesso (l'albergatore) ed è, per così dire, una sorta di "corrispettivo del recesso" (art. 1386 Cod. Civ.);

la diversità di disciplina è notevole poiché nel primo caso (caparra confirmatoria) chi ha dato la caparra è obbligato ad adempiere il contratto e, qualora non adempia, è esposto alle azioni del creditore (recesso dal contratto trattenendo la somma ricevuta; diffida ad adempiere; risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno); nel secondo caso (caparra penitenziale) chi ha dato la caparra può legittimamente recedere e non è esposto ad altra conseguenza se non la perdita della caparra stessa.

La giurisprudenza ritiene (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1993, n. 11946) che la caparra abbia normalmente carattere confirmatorio e la sua previsione in contratto - quand'anche accompagnata dalla definizione di "penitenziale" o dal richiamo alla norma di legge che tale tipo di caparra disciplina - non è idonea a rendere operativo un diritto di recesso unilaterale "ad nutum" inteso come "ius poenitendi" svincolato dall'altrui inadempimento occorrendo, all'opposto, che un tale diritto sia stato espressamente pattuito ed accettato.

Le suggeriamo di verificare quanto riportato nella ricevuta di pagamento che dovrebbe esserLe stata rilasciata al momento del versamento dell'acconto.

Solitamente, la somma parziale anticipata viene considerata quale caparra confirmatoria ossia corrisponde ad una somma di denaro che, al momento della conclusione del contratto, il turista versa all'albergatore a titolo di risarcimento anticipato del danno nel caso in cui non dovesse presentarsi in albergo come previsto. L'albergatore potrà, così, trattenere la caparra a titolo di risarcimento senza necessità di fornire la prova di avere effettivamente subìto un danno di ammontare equivalente. Naturalmente, si tratta di una scelta che compie l'albergatore il quale può anche - in particolare quando il cliente rinuncia alla prenotazione a ridosso del periodo di soggiorno (non è il Suo caso) - pretendere l'intera somma pattuita a titolo di lucro cessante per non essere riuscito ad affittare l'alloggio rimasto inutilmente a disposizione.

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