Domande e risposte
Volevo chiedere se il dirigente delegato per la sicurezza deve essere a tutti gli effetti un dirigente (in termini di contratto, retribuzione, e potere gerarchico)o può essere un semplice impiegato anche se con potere di spesa (illimitato o comunque alto). Nel caso fosse un dipendente non potrebbe subire una sorta di "pressione" in quanto appunto solo dipendente, dal datore di lavoro e quindi non essere valida la delega anche se "teoricamente" con possibilità di spesa? nel caso il presidente della società deleghi per la sicurezza l'amministratore delegato, può quest'ultimo delegare a sua volta un dipendente come sopra esposto? il tutto a prescindere ovviamente dal fatto che il delegato deve comunque essere una persona con esperienza e capacità adeguate.

Il Responsabile per la Sicurezza aziendale (R.S.P.P.) non deve essere necessariamente un Dirigente, ma come ribadito all'Articolo 32 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'Articolo 1 della Legge n° 123 di 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" deve essere una persona interna o esterna all'azienda in possesso delle capacità e requisiti professionali.

L'Articolo 2 "Definizioni" subisce significative modifiche, in particolare si richiamano quelle di:

•· Datore di lavoro: il riferimento alla responsabilità dell'intera impresa viene sostituito con il riferimento alla responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.

•· Responsabile del servizio prevenzione e protezione, per il quale viene rimarcata la dipendenza funzionale del Datore di lavoro "a cui risponde".

•· Prevenzione, che maggiormente richiama l'Articolo 2087 del Codice Civile con l'esplicito riferimento alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica.

Completamente nuove sono, invece, quelle di azienda, dirigente, preposto, addetto al servizio prevenzione e protezione, modello di organizzazione e di gestione, responsabilità sociale delle imprese, sorveglianza sanitaria, salute, sistema di promozione della salute e sicurezza, valutazione dei rischi, pericolo, rischio, norma tecnica, buone prassi, linee guida, formazione, informazione, addestramento, organismi paritetici.

In buona sostanza, peraltro, si tratta della codifica di definizioni elaborate negli anni per prassi applicativa a partire dal 1955 fino ad oggi, o per esigenze interpretative (anche giurisdizionali).

La norma riportata all'Articolo 16 "Delega di funzioni" è totalmente inedita.

Codifica in modo espresso - seguendo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia - le modalità, i contenuti, le condizioni e le forme con le quali il Datore di lavoro può delegare i propri compiti in materia di sicurezza esclusi quelli indelegabili di cui al successivo Articolo 17.

La nuova disposizione in particolare stabilisce che la delega deve:

•· Essere scritta ed avere una data certa.

•· Attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

•· Attribuire al delegato l'autonomia di spesa allo svolgimento delle funzioni delegate.

•· Essere accettata dal delegato per iscritto.

•· Essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica.

e che:

•· Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

•· Al Datore di lavoro resta l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

All'Articolo 17 "Obblighi del Datore di lavoro non delegabili" si ribadisce:

•· La valutazione dei rischi.

•· La designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Rimangono sostanzialmente invariati (rispetto al D.Lgs. 626/1994) all'Articolo 18 gli "Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente".

Viene inserito l'obbligo di comunicazione all'I.N.A.I.L., che però decorre dal 01 Gennaio 2009, per effetto del Decreto Legge 97/2008 in corso di conversione, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

La comunicazione è ai soli fini statistici ed è sanzionata con sanzione da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

Le funzioni e le responsabilità del Dirigente sono stabilite dalla contrattazione e pertanto possono essere ulteriormente specificate mediante l'adozione della "delega di funzioni" (aziendale).

Solo nel Settore della Pubblica amministrazione viene equiparato al Dirigente il Funzionario in possesso di operatività specifica (anche se non per inquadramento).

All'Articolo 30 "Modelli di organizzazione e gestione" vengono dettagliatamente definiti i requisiti che devono avere i modelli di organizzazione e di gestione per essere idonei ad escludere la responsabilità amministrativo/penale delle persone giuridiche (ex D.Lgs. 231/2001).

Viene inoltre prevista la possibilità che la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui all'Articolo 6) individui modelli ritenuti "conformi" ai requisiti richiesti.

In sede di prima applicazione i sistemi di gestione della sicurezza conformi alla linee guida dell'I.N.A.I.L. o alla norma OHSAS 18001/2007 sono comunque considerati idonei ai fini di cui sopra.

E' inoltre prevista la possibilità di accesso ad eventuali finanziamenti I.N.A.I.L. per l'adozione di tali modelli per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'Articolo 31 "Servizio Prevenzione e Protezione" non vi è alcuna sostanziale novità in materia di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione salvo necessità di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza preventivamente alla loro nomina (articolo 50 comma 1 lettera c).

E' esplicitamente ammesso il ricorso a persone esterne all'azienda; tale ricorso è anzi obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti (comma4).

Non è più prevista la comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
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