Il Codice Civile prevede una serie di articoli che riguardano proprio il suo caso. Si tratta di disposizioni che regolano gli effetti della promessa di matrimonio.
In particolare all'articolo 81, che le riportiamo in calce così da poterlo valutare personalmente, si dice che il promittente sposo che, senza giusto motivo, non voglia più contrarre matrimonio è obbligato alla restituzione delle spese sostenute per il matrimonio e al risarcimento dei danni. Questo obbligo scatta però solo se la promessa di matrimonio è stata fatta per atto pubblico, per scrittura privata oppure se la promessa risulta dalla richiesta di pubblicazione.
Art. 81
Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
